Atto di precetto di pagamento

Vuoi sapere cos’è l’atto di precetto di pagamento? In questa breve guida di Diritto alla Sintesi rispondiamo direttamente alle 6 domande più frequenti che riceviamo, con soluzioni pratiche e dirette.

1. l’atto di precetto: cosa accade se non si paga dopo la notifica?

L’atto di precetto è l’ultima intimazione formale che precede l’esecuzione forzata, concedendo al debitore un termine di 10 giorni per adempiere spontaneamente. Se il pagamento non avviene entro questo lasso di tempo, il creditore acquisisce il diritto di avviare il pignoramento su conti correnti, stipendi o beni immobili. Ignorare il precetto significa permettere al creditore di agire coattivamente sul patrimonio, con un inevitabile aggravio di spese legali, interessi e costi procedurali a carico del debitore.

2. Quanto tempo ha il creditore per pignorare dopo il precetto?

Il creditore deve iniziare l’esecuzione forzata entro il termine massimo di 90 giorni (c.d. termine di efficacia ex art. 481 c.p.c.) dalla data di notifica. Se questo termine spira senza che sia stato effettuato il pignoramento, il precetto diventa inefficace per perenzione. In tal caso, per poter procedere nuovamente, il creditore sarà obbligato a redigere e notificare un nuovo atto di precetto, sostenendo nuovamente i relativi costi e allungando i tempi del recupero crediti.

3. Come si può contestare un atto di precetto e cosa fare?

Per paralizzare un precetto, ricorrendone i presupposti, occorre proporre un’opposizione giudiziale. Si può contestare il diritto del creditore a procedere (opposizione all’esecuzione, art. 615 c.p.c.: es. debito già pagato, inesistenza di un valido titolo esecutivo ) o eventuali vizi formali dell’atto (opposizione agli atti esecutivi, art. 617 c.p.c.: es. titolo non notificato, termine ad adempiere non rispettato ecc.). È fondamentale agire tempestivamente (per l’opposizione agli atti esecutivi, 20 giorni dalla notifica del precetto) per presentare al giudice i motivi dell’opposizione, e chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e impedendo così l’avvio del pignoramento nelle more del giudizio.
In alternativa, specie se il precetto appare fondato nella sostanza e nella forma, provare ad accordarsi con il creditore per un’intesa a saldo e stralcio e/o per un rateizzo della somma. E’ consigliato rivolgersi a un avvocato per valutare la strada migliore da percorrere.

4. E’ valida la notifica dell’atto di precetto a mezzo PEC?

La notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) è oggi la modalità ordinaria e pienamente valida per i difensori. La notifica si considera perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna nella casella del destinatario risultante dai pubblici elenchi. Questa modalità ha lo stesso valore legale della consegna a mani operata dall’ufficiale giudiziario, rendendo l’intimazione immediatamente efficace e legalmente vincolante.

5. Si può fare il pignoramento senza il pecetto?

No, salvo ipotesi eccezionali, il pignoramento è nullo se non è preceduto dalla corretta notifica del precetto. Il precetto rappresenta infatti un presupposto processuale indispensabile per garantire il diritto di difesa del debitore. Anche nei casi in cui il giudice autorizzi l’esecuzione immediata, l’atto di precetto deve essere comunque notificato prima o contestualmente all’inizio delle operazioni di pignoramento.

6. Quali sono i costi dell’atto di precetto a carico del debitore?

I costi del precetto, seppur anticipati dal creditore, sono interamente a carico del debitore e comprendono gli onorari dell’avvocato, le spese di notifica, l’IVA, la CPA e gli interessi moratori maturati. Tali importi vengono calcolati in base al valore del credito precettato secondo i parametri forensi vigenti. Pagare entro il termine dei 10 giorni permette al debitore di evitare l’ulteriore e massiccio incremento dei costi che deriverebbe dall’apertura della fase esecutiva presso il Tribunale.

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Avv. Marco Mosca


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