Il Pignoramento presso terzi: creditore contento perchè ha recuperato il suo credito

Dal pignoramento del conto corrente bancario o postale, allo stipendio, dal canone di locazione alla pensione (entro certi limiti), il pignoramento di crediti c/o terzi è lo strumento più gradito dai creditori per ottenere il pagamento del dovuto in modo celere

Introduzione:

In un sistema giuridico segnato da una profonda stratificazione normativa, il riconoscimento di un diritto rimane un esercizio puramente teorico se non approda alla sua fase finale: il soddisfacimento materiale del credito. Il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) rappresenta, in questo scenario, lo strumento di esecuzione forzata più incisivo e pragmatico a disposizione del creditore. A differenza di altre procedure esecutive (alcune aleatorie altre, come di quelle immobiliari lunghe e onerose) questa forma di espropriazione mira direttamente al cuore della liquidità del debitore, intercettando somme di denaro o beni che non si trovano nella disponibilità fisica di quest’ultimo, ma sono custoditi o dovuti da un soggetto terzo.

Analizziamo di seguito questa forma di esecuzione, e dunque, andiamo diritto al problema 💪

Sommario

1. Il pignoramento c/o terzi:
inquadramento giuridico

Il pignoramento presso terzi è quella particolare forma di espropriazione forzata che permette al creditore di soddisfare le proprie pretese aggredendo i crediti che il debitore vanta nei confronti di soggetti terzi, o le cose mobili di sua proprietà che siano in possesso di questi ultimi.
Esso rientra nel genere delle espropriazioni mobiliari il quale, a differenza del pignoramento mobiliare “diretto”, dove l’ufficiale giudiziario ricerca i beni nell’abitazione o nei locali del debitore, qui l’azione si sposta su un piano documentale e relazionale.


Il presupposto logico è semplice: il patrimonio di un individuo non è composto solo da ciò che egli possiede fisicamente, ma anche (e spesso soprattutto) da ciò che altri gli devono: si tratta di beni mobili, quali denaro, crediti, oggetti di valore, che non si trovano nella diretta disponibilità del debitore, o perchè sono dovute da un terzo al debitore stesso o perchè sono custodite da un altro soggetto. In particolare, il pignoramento di crediti presso terzi rappresenta lo strumento più diffuso, per cui ci soffermeremo soprattutto su questa ipotesi.
Tecnicamente, ci troviamo di fronte a una struttura trilaterale che vede protagonisti il:

creditore procedente;
debitore esecutato;
terzo pignorato.

Quest’ultimo non è il destinatario finale della pretesa economica, ma un soggetto che si trova “nel mezzo”, come una banca, un datore di lavoro o un ente previdenziale. L’obiettivo del pignoramento è quello di “congelare” la somma dovuta dal terzo al debitore, impedendo che quest’ultimo ne disponga e assicurando che, al termine della procedura, tale somma venga assegnata direttamente al creditore.

2. I presupposti dell’azione: dal titolo esecutivo al precetto

Perché si possa legalmente “aggredire” il terzo e congelare i beni del debitore, non basta vantare un credito, anche se certo e documentato. L’ordinamento richiede che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo, ovvero un documento ufficiale che certifichi il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Questo può essere di natura giudiziale, come una sentenza o un decreto ingiuntivo non opposto, oppure di natura stragiudiziale, come un assegno o una cambiale (se regolarmente bollati) o un atto ricevuto da notaio. Senza questo “lasciapassare”, il pignoramento non può nemmeno essere concepito: è il titolo che conferisce al creditore la forza d’urto necessaria per invocare l’intervento dell’ufficiale giudiziario.


Una volta ottenuto il titolo, il passo successivo è la notifica dell’atto di precetto.
Il precetto rappresenta l’ultimo avvertimento solenne: è l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Si tratta di un passaggio cruciale per la trasparenza del rapporto: il debitore deve essere messo in condizione di sanare la propria posizione prima che la procedura colpisca i suoi rapporti con terzi (come il datore di lavoro o la banca), evitando così un inutile aggravio di spese e un potenziale danno d’immagine.


La validità di questi presupposti è soggetta a tempi rigidi. Il precetto, ad esempio, perde efficacia se l’espropriazione non inizia entro novanta giorni dalla sua notificazione (art. 481 c.p.c.).
Questa perentorietà serve a garantire che l’azione esecutiva sia sempre ancorata a una volontà attuale del creditore. Navigare correttamente tra queste scadenze è fondamentale per evitare che la procedura venga dichiarata nulla, rendendo vani gli sforzi profusi.

In sintesi, titolo e precetto formano la base solida su cui poggia l’intero edificio del pignoramento presso terzi: senza di essi, l’azione non è solo inefficace, ma giuridicamente inesistente.


Per approfondimenti sull’atto di precetto di pagamento clicca qui ⬇️

3. L’oggetto del pignoramento: la geografia dei beni aggredibili

Identificati i presupposti, è necessario definire il perimetro dell’azione, ovvero individuare quali crediti o beni mobili del debitore siano effettivamente pignorabili presso il terzo. L’oggetto più comune e immediato è il credito pecuniario, che solitamente si manifesta in tre forme principali: il saldo del conto corrente, lo stipendio (o salario) e la pensione. Sebbene la procedura miri alla liquidità, l’ordinamento impone dei limiti invalicabili a tutela della dignità e della sussistenza del debitore, evitando che l’esecuzione forzata si trasformi in una privazione dei mezzi minimi di vita.


Il pignoramento del conto corrente bancario o postale è certamente il più efficace, poiché colpisce somme immediatamente disponibili. Tuttavia, vi sono dei limiti di pignoramento previsti dalla legge (art. 545 c.p.c.), ma di questi parleremo in un prossimo articolo correlato inerente al pignoramento del conto corrente.


Oltre al denaro, l’oggetto può essere costituito da cose mobili di proprietà del debitore, ma in possesso del terzo (si pensi a preziosi custoditi in una cassetta di sicurezza o merci depositate in un magazzino altrui). In ogni caso, la precisione nell’individuazione dell’oggetto è determinante: un atto troppo generico rischia di essere inefficace, mentre un atto ben mirato — magari supportato da una ricerca preventiva nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria — permette di andare “diritto al problema”, assicurando al creditore una reale prospettiva di recupero senza disperdere energie in tentativi infruttuosi.

4. L’atto di pignoramento: struttura, contenuto e giudice competente

Se il precetto rappresenta l’ultima intimazione – atto prodromico recettizio – è con l’atto di pignoramento presso terzi che la pretesa creditoria si trasforma in vincolo giuridico. Mentre il precetto è un atto “di parte” che avverte, il pignoramento è un atto complesso che colpisce. La sua redazione richiede una precisione chirurgica: un errore nella forma o nell’identificazione dei soggetti può pregiudicare l’intera espropriazione, rendendo il credito vulnerabile a eccezioni procedurali.


L’atto di pignoramento deve contenere, oltre all’ingiunzione formale prevista dall’art. 492 c.p.c., l’indicazione specifica del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto precedentemente notificati, oltre alla indicazione del giudice competente, indicato nel giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26bis c.p.c.). La parte più densa e specifica è però quella rivolta al terzo: l’atto deve contenere l’indicazione, almeno generica, delle somme o delle cose dovute, oltre all’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice. Fondamentale è l’inserimento dell’indirizzo PEC del creditore (quando è un soggetto obbligato a detenere un domicilio digitale), poiché è a quell’indirizzo che il terzo dovrà inviare la sua dichiarazione. Senza questa indicazione, il terzo potrebbe trovarsi nell’impossibilità tecnica di adempiere al suo dovere di collaborazione, rallentando l’iter.

L’atto in parola deve contenere, altresì, la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza del terzo (con le eccezioni previste per i crediti da lavoro e i debitori pubblici). Questa “vocatio in ius” è ciò che trasforma una procedura esecutiva in un vero e proprio fascicolo giudiziario. In questa fase, la sintesi tra diritto e strategia è massima: non si tratta solo di notificare un documento, ma di costruire un perimetro invalicabile attorno ai beni del debitore, notificando l’atto con una tempestività tale da impedire manovre dissipative dell’ultimo minuto. Solo un atto di pignoramento tecnicamente inattaccabile permette di andare davvero “diritto al problema”.

5. Lo svolgimento della procedura: dalla notifica all’ordinanza di assegnazione

La procedura di pignoramento presso terzi si apre formalmente con la notifica di un atto complesso, redatto dal creditore e notificato dall’ufficiale giudiziario sia al debitore, che al terzo.

Questo atto non è una semplice comunicazione, ma contiene una serie di elementi precisi: l’ingiunzione a non disporre delle somme pignorate, l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto, e soprattutto la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione. Un elemento distintivo è l’invito rivolto al terzo di comunicare la propria dichiarazione, ovvero specificare di quali somme o beni sia debitore nei confronti del soggetto esecutato.

A differenza del precetto, che può essere notificato dalla parte stessa o tramite avvocato (preferibile), la notificazione dell’atto di pignoramento (con l’assistenza necessaria dell’avvocato) al debitore e terzo è di competenza dell’ufficiale giudiziario presso l’UNEP dell’ufficio giudiziario competente, in modalità cartacea o a mezzo pec ex art. 149bis c.p.c.. La richiesta all’UNEP avviene depositanto gli atti in forma cartacea presso lo sportello (titolo esecutivo notificato, precetto notificato e l’atto di pignoramento in discussione) ovvero in modalità telematica.

Una volta notificato l’atto, il terzo è costituito custode delle somme pignorate (nei limiti del credito precettato aumentato della metà) e ha l’obbligo di inviare la dichiarazione al creditore tramite PEC o raccomandata entro dieci giorni (art. 547 c.p.c. c.d. dichiarazione di quantità).

Questo è lo snodo vitale del processo: se il terzo conferma il debito, la procedura prosegue speditamente verso l’udienza. Se invece il terzo nega il debito o non risponde, si apre una fase di verifica (accertamento dell’obbligo del terzo) che può richiedere un approfondimento istruttorio. In questa fase il terzo dovrà comparire in un’apposita udienza, in tal caso non comparendo o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno come non contestati (art. 543 c.p.c. n.4).

La digitalizzazione della giustizia ha semplificato questi passaggi, rendendo lo scambio di informazioni più rapido ma richiedendo al contempo una vigilanza costante sui termini procedurali.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo in modalità telematica (PCT) il pignoramento presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. Entro 45 giorni dal compimento del pignoramento, decorrenti dal perfezionamento della notifica dell’atto al debitore e terzo, il creditore deve presentare l’istanza di assegnazione, pena la cessazione di efficacia del pignoramento (art. 497 c.p.c.). Prima di procedere con l’istanza di assegnazione occorre attendere il decorso del termine di cui all’art. 501 c.p.c. (termine dilatorio del pignoramento).

L’atto finale di questa sequenza è l’ordinanza di assegnazione. Se il credito viene accertato o dichiarato, il Giudice dell’Esecuzione emette un provvedimento con cui ordina al terzo di pagare direttamente al creditore procedente le somme vincolate. Tale ordinanza costituisce a sua volta un titolo esecutivo nei confronti del terzo: da quel momento, il terzo diventa il nuovo debitore del creditore. In questo passaggio si compie la sintesi operativa della procedura: il diritto del creditore si trasferisce dalla carta alla realtà finanziaria, completando il percorso di tutela iniziato con il precetto.

6. Analisi dei costi: l’efficienza economica del pignoramento presso terzi

Un elemento determinante nella scelta della strategia di recupero crediti è l’impatto dei costi vivi della procedura, che devono essere anticipati dal creditore. Il pignoramento presso terzi si distingue per un rapporto costi-benefici estremamente vantaggioso, posizionandosi come una soluzione di “mediana” accessibilità.

Le spese principali riguardano il contributo unificato — calcolato in base al valore del credito, €. 43,00 se inferiore ad € 2.500,00, se uguale o superiore a tale importo €. 139,00 — le marche da bollo (o meglio diritti di cancelleria €. 27,00) e i diritti di notifica per l’ufficiale giudiziario. Sebbene non sia economico come un pignoramento mobiliare (che però ha tassi di successo drasticamente inferiori), i suoi costi restano assolutamente sostenibili e, soprattutto, interamente ripetibili: alla fine della procedura, tutte le spese anticipate verranno liquidate dal Giudice e poste a carico del debitore nell’ordinanza di assegnazione.

La vera differenza emerge però dal confronto con l’esecuzione immobiliare. Il pignoramento di una casa o di un terreno comporta un impegno economico ingente e spesso rischioso per il creditore: tra trascrizioni nei registri immobiliari, parcelle per i custodi giudiziari e, soprattutto, le onerose spese per le perizie tecniche d’ufficio (CTU), il creditore può trovarsi ad anticipare diverse migliaia di euro senza avere la certezza che l’asta vada a buon fine. Al contrario, nel pignoramento presso terzi, non vi sono periti da pagare né aste da pubblicizzare. La “merce” oggetto del pignoramento è il denaro stesso, il che elimina le spese di custodia, conservazione e vendita forzata tipiche delle altre procedure.

In conclusione, scegliere il pignoramento presso terzi significa adottare una strategia di recupero improntata al pragmatismo. È una procedura che non solo accelera i tempi del soddisfacimento del diritto, ma protegge il portafoglio del creditore da esborsi sproporzionati. Per un professionista o un’impresa, questa efficienza è fondamentale: andare “diritto al problema” significa anche saper scegliere la strada che massimizza il risultato minimizzando il rischio finanziario dell’azione legale.

7. Modello di Pignoramento c/o terzi

Di seguito un modello di atto basato su un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e pignoramento del conto corrente (terzo: Banca)

TRIBUNALE DI …………………
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il/la Sig./Sig.ra/Società__________(in persona del legale rapp.te p. t., se l’istante è una società) nato/a a ______________, residente in_____________ (ovvero se società, con sede in_________) (C. F./P.IVA __________________), elett.te domiciliato/a in _____________________ c/o lo Studio dell’Avv. ___________(C.F. ________________) del Foro di __________, il quale lo/la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all’atto di precetto (ovvero richiamando la procura – se conferita espressamente anche per la fase esecutiva – allegata al fascicolo telematico del procedimento di cognizione o monitorio che ha portato alla formazione del titolo esecutivo
Il detto difensore dichiara, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero indirizzo di posta elettronica (PEC):_____________

PREMESSO

– che, in forza del decreto ingiuntivo n._______, emesso in data _____________ dal Tribunale di____________, nel procedimento iscritto al numero di r. g.____________ in favore del/della sig./sig.ra/società ___________________, notificato all’intimata sig./sig.ra/società __________________ (C. F../p. iva ____________), in data ______________, all’indirizzo _______(residenza/domicilio o PEC), veniva ingiunta al pagamento della somma di €. ____________, oltre spese e competenze legali del procedimento relativo (es. monitoria);
– che, in data ___________, il Tribunale di ____________, su istanza dello/a istante Sig./Sig.ra/Società___________, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n._____________ ex art. 647 c.p.c.;
– che, in mancanza di pagamento spontaneo, in data __________, veniva notificato a mezzo UNEP del Tribunale di______________/ ovvero a mezzo PEC all’indirizzo ____________ al/alla Sig./Sig.ra/Società ____________ atto di precetto di pagamento per l’importo complessivo di €. __ (scrivere in parentesi l’importo in lettere__________), comprensivo delle competenze di precetto, interessi legali, oltre le successive occorrende e accessori di legge;
– che, è decorso il termine di 10 gg. indicato nel precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., senza che l’intimato/o debitrice abbia provveduto al pagamento del suindicato credito, per il quale si procede;
– che, l’intimato/a Sig./Sig.ra/Società________________ intrattiene rapporti economici con il seguente istituto di credito: Banca ________________;
– che l’/la istante, con il presente atto, intende procedere al pignoramento delle somme dovute da: Banca _________________, in persona del legale rapp.te p. t., alla Sig./Sig.ra/Società________________, fino alla concorrenza del proprio credito di €. ____________, aumentato nella misura di cui all’art. 546 c.p.c. (variabile in base all’importo del credito), per complessivi €_______________, oltre le spese della presente procedura, nonché le occorrende spese d’esecuzione ed interessi successivi.
Tutto ciò premesso, la istante, ut supra rapp.ta, dom.ta e difesa

CITA

– il/la Sig./Sig.ra/Società__________(in persona del legale rapp.te p. t., se l’istante è una società) (C. F./P. IVA _______________), residente in ___________ (o con sede legale in________) (cap______) _________ alla Via/P.zza _____________ n°4, a comparire all’udienza che sarà tenuta il giorno __________________, all’ora di regolamento, innanzi al Tribunale di ___________________, Giudice designando. E con invito a comparire nelle forme e nei termini di legge, con avvertenza che, non comparendo, si procederà come per legge;

INVITA

– il terzo pignorato, Istituto di credito Banca __________________(C. F. ______________ P. IVA _______________), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in (cap____) Via/P.zza _____________n____, a comunicare, al creditore procedente, la dichiarazione di cui all’art 547 c.p.c., entro dieci (10) giorni dalla ricezione del presente atto, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC (quello dell’avvocato difensore dello istante_____), presso il di lui domicilio eletto all’indirizzo del difensore costituito, come sopra indicato.
Si precisa che la dichiarazione dovrà specificare:
– di quali somme è debitore nei confronti del/della Sig./Sig.ra/Società________________, e quando ne deve eseguire il pagamento;
– gli eventuali sequestri ed i pignoramenti precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

AVVERTE

– il terzo pignorato Banca _______________che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere da loro resa comparendo in un’apposita udienza e che, qualora non dovesse comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex art. 543, co. 4, c.p.c.).
Avverte, altresì, il debitore che, a norma dell’art. 615, co. 2, c.p.c., l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Ai sensi dell’art. 14 DPR 30.05.2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento è di € _________________, pari all’importo precettato per cui è dovuto un contributo in misura di €____________.
Data e Luogo Avv. ___________________

*********

Ad istanza dell’Avv. _____________, procuratore di parte istante, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’U.N.E.P. del Tribunale di ________________, visto il decreto ingiuntivo n.______________, emesso dal Tribunale di __________________, in data _____________, notificata il ______________ a mezzo pec (o all’indirizzo di___________), dichiarato esecutivo in data ____________, visto l’atto di precetto notificato al debitore in data ____________, con cui veniva intimato il pagamento della somma di €___________________

HO PIGNORATO

come in effetti pignoro, sulla base del sopra richiamato titolo esecu-tivo, presso il summenzionato terzo, tutte le somme dovute e de-bende da esso terzo pignorato: Banco di ____________ (p. iva _____________), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via/P.zza __________________, al debitore Sig./Sig.ra/Società_______ (C. F./P. IVA ______________), residente in/con sede legale in_________________ e/o comunque nella loro disponibilità a qualunque titolo e/o ragione e/o causa, fino a concor-renza del credito vantato dall’odierno/a istante, così come quantifi-cato da atto di precetto, aumentato nella misura di cui___________ ai sensi dell’art. 546 c.p.c. e, quindi, per complessivi €_______________ (scrivere importo in lettere______________), im-porto che dovrà essere reso indisponibile per il debitore dalla notifi-ca del presente atto fino alla concorrenza del credito, oltre interessi, spese occorse ed occorrende ed a tal fine

HO INTIMATO

ai sensi dell’art. 543, comma 2 n. 2 c.p.c., al terzo pignorato, Ban-ca_____________, come sopra identificata, di non disporre dei beni e delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendoli che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge, e che dalla data di notifica del presente atto è soggetta agli obblighi imposti al custode giudiziale dall’art. 546 c.p.c. relativamente alle somme dalla stessa dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato nel-la misura di___________, e dunque fino ad € _____________ (scrive-re importo in lettere___________).

HO INGIUNTO

ai sensi dell’art. 492, co. 1, c.p.c., al debitore, come sopra identifica-to, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito di cui al citato atto di precetto, le somme e/o i beni sot-toposti a pignoramento ed i frutti di esso e, comunque, a non di-sporne senza ordine del Giudice, sotto le sanzioni di legge

HO INVITATO

il debitore, come sopra identificato, ai sensi dell’art. 492, co. 2, c.p.c., ad effettuare, presso la cancelleria del Giudice dell’Esecuzione, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Co-muni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; inoltre, ai sensi dell’art. 492, co. 4, c.p.c., qualora per la soddisfazione del creditore proce-dente, i beni assoggettati a pignoramento dovessero apparire insuf-ficienti ovvero per essi dovesse apparire manifesta la lunga durata della liquidazione, ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori,

HO AVVERTITO

altresì, il debitore medesimo che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e agli even-tuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, a norma degli artt. 530, 552, 5869 c.p.c., la relativa istanza, unitamente ad una somma non infe-riore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale,

RELATA DI NOTIFICAZIONE

ad istanza del/la sig./sig.ra/Società______________(in persona del legale rapp.te p.t., se società) nella riferita qualità, rapp.ta, difesa ed elett.te domiciliata come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’UNEP c/o la Corte d’Appello di______________ HO NOTIFICATO l’antescritto atto di pignoramento e contemporanea citazione, per legale scienza ed ogni effetto di legge, a:

1) al debitore: __________________________________


2) al terzo pignorato: ___________________________________

Avv. Marco Mosca


Scenari di assistenza legale

L’analisi sopra riportata ha carattere generale e divulgativo. Se la tua situazione presenta profili di complessità che richiedono un parere legale e/o un esame documentale specifico, puoi richiedere una consulenza privata tramite la compilazione dei moduli nelle sezioni dedicate

➡️Torna all’elenco completo degli Approfondimenti

➡️Scopri tutte le nostre Sintesi legali