
La guida pratica per salvare i beni dal pignoramento immobiliare e mobiliare
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Introduzione
Vedersi notificato un atto di pignoramento non significa che il debitore debba subire passivamente la perdita dei propri beni. Il codice di procedura civile mette infatti a disposizione della parte esecutata diversi strumenti di tutela, tra i quali uno dei più efficaci è l’istanza di conversione del pignoramento disciplinata dall’art. 495 c.p.c. Attraverso questo istituto il debitore può chiedere al Giudice dell’Esecuzione di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, evitando così che l’immobile, i beni mobili o gli altri cespiti vengano venduti all’asta.
Si tratta di uno strumento particolarmente utile sia nel pignoramento immobiliare sia in quello mobiliare, soprattutto quando il debitore riesce a reperire la liquidità necessaria oppure intende chiedere una rateizzazione del pagamento.
In questa guida vedremo come funziona l’istanza di conversione del pignoramento, quali sono i requisiti richiesti dalla legge, come si calcola il deposito iniziale e quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate.
Vediamo di cosa si tratta, andiamo Diritto al Problema! 💪
- 1. La conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.;
- 2. I requisiti di ammissibilità e il termine ultimo per il deposito;
- 3. Il calcolo e il versamento della cauzione: il “famoso” un sesto;
- 4. La rateizzazione del debito e i tempi massimi concessi dal Giudice;
- 5. L’intervento dei creditori successivi e il calcolo delle somme;
- 6. Le cause di decadenza dal beneficio e gli effetti del mancato pagamento;
- 7. FAQ sull’istanza di conversione del pignoramento
1. Cos’è la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.
L’istanza di conversione del pignoramento è il rimedio che consente al debitore esecutato di sostituire i beni sottoposti ad esecuzione con una somma di denaro determinata dal Giudice dell’Esecuzione.
In pratica, anziché procedere alla vendita forzata del bene pignorato, il debitore offre, in sostituzione di esso, una somma idonea a soddisfare il credito azionato e le spese della procedura. Una volta completato il pagamento, il pignoramento perde efficacia e il bene viene liberato dal vincolo.
L’istituto realizza un equilibrio tra gli interessi delle parti: da un lato il creditore ottiene comunque il pagamento del proprio credito, dall’altro il debitore evita gli effetti, spesso irreversibili, della vendita all’asta, che, come noto, normalmente comporta una notevole svalutazione del bene.
L’istanza può essere proposta tanto nel pignoramento immobiliare quanto nel pignoramento mobiliare e, ricorrendone i presupposti, anche nell’espropriazione presso terzi.
È importante precisare che la conversione non elimina il debito né rappresenta una forma di opposizione all’esecuzione. Si tratta esclusivamente di una diversa modalità di soddisfazione del credito, prevista dalla legge nell’interesse di entrambe le parti.
2. I requisiti di ammissibilità e il termine ultimo per il deposito
La possibilità di ottenere la conversione del pignoramento è subordinata al rispetto di precise condizioni previste dall’art. 495 c.p.c.
Il primo requisito riguarda il momento in cui l’istanza viene presentata. La domanda deve essere depositata prima che il Giudice disponga la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Una volta emessa l’ordinanza di vendita o di assegnazione, il rimedio non è più esperibile. Accanto al requisito temporale, c’è poi il requisito di natura economica. Il debitore, infatti, per accedere al beneficio, deve depositare contestualmente la somma prevista dalla legge a titolo di cauzione. L’omesso versamento comporta l’inammissibilità dell’istanza.
Occorre inoltre ricordare che la conversione può essere richiesta una sola volta nell’ambito della medesima procedura esecutiva. Una seconda istanza è normalmente dichiarata inammissibile, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per tali ragioni è fondamentale predisporre la domanda con particolare attenzione, verificando preventivamente l’esatto stato della procedura esecutiva e la presenza di eventuali creditori intervenuti.
3. Il calcolo e il versamento della cauzione: il “famoso” un sesto
Uno degli aspetti che genera maggiori dubbi riguarda il deposito della somma iniziale, comunemente indicata come “un sesto”.
L’art. 495 c.p.c. prevede infatti che il debitore, al momento del deposito dell’istanza, versi una somma pari ad almeno un sesto (1/6) dell’importo complessivo dei crediti per cui si procede e di quelli dei creditori già intervenuti, comprensiva delle spese.
Il calcolo non deve quindi essere effettuato esclusivamente sul capitale indicato nel precetto, ma deve tenere conto anche degli interessi, delle spese processuali e degli eventuali interventi già depositati nel fascicolo dell’esecuzione.
Il versamento deve essere effettuato con le modalità stabilite dall’ufficio giudiziario competente, generalmente mediante accredito sul conto intestato alla procedura esecutiva. Solo dopo aver verificato la regolarità del deposito il Giudice fisserà l’udienza nella quale determinerà l’importo definitivo che il debitore dovrà versare per ottenere la conversione del pignoramento.
Prima di procedere al pagamento della cauzione è sempre opportuno effettuare un’attenta verifica del fascicolo dell’esecuzione, così da evitare errori nel calcolo dell’importo iniziale che potrebbero compromettere l’ammissibilità dell’istanza.
4. La rateizzazione del debito e i tempi massimi concessi dal Giudice
Uno dei principali vantaggi dell’istanza di conversione del pignoramento è la possibilità di ottenere il pagamento rateale della somma determinata dal Giudice dell’Esecuzione.
All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il Giudice determina l’importo complessivo dovuto, tenendo conto del credito azionato, degli interessi, delle spese della procedura e degli eventuali creditori intervenuti. Contestualmente può autorizzare il debitore a versare il residuo in rate mensili, fino al limite massimo previsto dalla legge oggi fissato in 48 rate.
La rateizzazione rappresenta un’importante opportunità per il debitore che, pur non disponendo immediatamente dell’intera somma, è in grado di adempiere gradualmente ai propri obblighi. Durante tale periodo il bene resta vincolato alla procedura esecutiva quale garanzia dell’integrale pagamento.
È opportuno evidenziare che la concessione della dilazione non è automatica. Il Giudice valuta le circostanze del caso concreto e può stabilire modalità e termini di pagamento nell’interesse di tutte le parti coinvolte.
5. L’intervento dei creditori successivi e il calcolo delle somme
Nel corso della procedura esecutiva possono intervenire altri creditori muniti di titolo esecutivo. La loro presenza assume particolare rilievo ai fini della conversione del pignoramento, poiché il Giudice deve determinare l’importo complessivo necessario per soddisfare tutti i crediti che possono essere considerati nella procedura.
Per tale motivo è fondamentale verificare, prima dell’udienza, quali interventi siano stati regolarmente depositati nel fascicolo dell’esecuzione. L’ammontare definitivo da versare potrebbe infatti risultare superiore rispetto a quello inizialmente preventivato dal debitore. Una corretta ricostruzione della posizione debitoria evita contestazioni e consente di predisporre un piano di pagamento realmente sostenibile.
Non va tralasciato di menzionare il delicato tema della tempistica degli interventi, sul quale è intervenuta la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020), stabilendo regole cronologiche precise:
– Interventi tempestivi: Il calcolo della conversione include il credito del procedente e dei creditori intervenuti fino all’udienza in cui il giudice provvede o si riserva di decidere sull’istanza. Tali crediti concorrono a determinare la somma complessiva da versare;
– Interventi tardivi: Gli interventi successivi all’emissione dell’ordinanza di conversione sono ammissibili ma non modificano l’importo già fissato dal giudice. Essi non rilevano ai fini della distribuzione della somma versata dal debitore e verranno soddisfatti solo sull’eventuale residuo, regola che si applica anche ai creditori muniti di causa di prelazione come privilegi o ipoteche.
In questo modo il paragrafo mantiene l’approfondimento necessario senza l’effetto di duplicazione dei testi.
6. Le cause di decadenza dal beneficio e gli effetti del mancato pagamento
L’accoglimento dell’istanza di conversione non libera definitivamente il debitore dagli obblighi assunti. La legge prevede infatti una rigorosa disciplina della decadenza dal beneficio.
Se il debitore omette il pagamento anche di una sola rata nei termini stabiliti dal Giudice, rischia di perdere i benefici della conversione, qualora non dimostri almeno un evento imprevisto che ha ritardato il pagamento e il creditore non si opponga ad una proroga. In questo caso ci si rimette all’apprezzamento del Giudice.
Le somme già versate restano acquisite alla procedura esecutiva e vengono distribuite ai creditori secondo le regole previste dalla legge. Contestualmente la procedura riprende il proprio corso e il bene pignorato potrà essere nuovamente venduto o assegnato.
Prima di presentare l’istanza è quindi opportuno valutare con attenzione la reale capacità di sostenere il piano di pagamento autorizzato dal Giudice, evitando di intraprendere un percorso destinato a interrompersi prima dell’integrale adempimento.
In utlimo, nel caso in cui il creditore procedente per qualsiasi motivo rinunci alla procedura, al debitore ritorneranno, o meglio dovranno essere restituiti, gli importi versati sul conto della procedura stessa.
7. FAQ sull’istanza di conversione del pignoramento
1. Si può presentare l’istanza di conversione se la casa è già stata messa all’asta? In linea generale no. L’istanza deve essere depositata prima che il Giudice emetta l’ordinanza di vendita o di assegnazione. Superato tale momento processuale, il rimedio non è più esperibile.
2. Come si calcola esattamente il sesto del debito da versare subito come cauzione? La somma iniziale si calcola tenendo conto dei crediti risultanti dal pignoramento, dai precetti e dagli eventuali interventi già depositati nella procedura, comprensivi degli accessori previsti dalla legge.
3. Cosa succede se il debitore salta il pagamento di una rata della conversione? Il mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della conversione. Le somme già versate vengono trattenute nella procedura e l’esecuzione forzata prosegue fino alla vendita o all’assegnazione del bene pignorato. Salvo si dimostri al giudice un impedimento nel pagamento chiedendo un termine per regolarizzare.
4. L’istanza di conversione del pignoramento può essere presentata due volte se la prima viene rigettata? No. L’art. 495 c.p.c. prevede che la richiesta possa essere proposta una sola volta nell’ambito della medesima procedura esecutiva, salvo le limitate eccezioni previste dalla legge.
5. Se propongo istanza di conversione, posso comunque contestare il debito facendo opposizione all’esecuzione? Sì. La presentazione dell’istanza di conversione non costituisce, di per sé, un riconoscimento del credito e non impedisce al debitore, ricorrendone i presupposti, di proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi nei termini di legge.
6. I creditori che intervengono dopo il deposito dell’istanza rientrano nel conteggio delle rate? Gli interventi successivi all’ordinanza che determina le somme da versare sono considerati tardivi e restano esclusi dalla conversione, ma potranno assumere rilievo qualora il debitore decada dal beneficio per mancato pagamento delle rate.
7. Quali sono i costi vivi e le spese di procedura per depositare l’istanza in Tribunale? Oltre all’assistenza del proprio difensore, il debitore deve considerare le eventuali spese vivi della procedura, gli adempimenti richiesti dall’ufficio giudiziario competente e, soprattutto, il deposito della somma iniziale prevista dall’art. 495 c.p.c., senza il quale l’istanza è inammissibile.
Avv. Sergio Carlino
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