La responsabilità professionale

Cos’è la responsabilità professionale? In questa breve guida di Diritto alla Sintesi rispondiamo direttamente alle 6 domande più frequenti che riceviamo, con soluzioni pratiche e dirette.

1. Quando e come risponde il professionista?

L’obbligazione del professionista è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò significa che il professionista non si impegna a vincere una causa o a guarire un malato (risultato), ma a impiegare tutte le risorse, le conoscenze e le tecniche disponibili secondo la migliore scienza del momento (mezzi). Nel fare ciò, tuttavia, è tenuto al rispetto di regole di condotta diligenti, per evitare danni al proprio cliente, in caso contrario si parla di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi. In tema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, l’art. 590-sexies c.p. (introdotto dall’art. 6 L. n.24/2017) esclude la punibilità per colpa lieve se sono state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali

2. Quale diligenza deve avere un professionista?

Il parametro per valutare un professionista non è la diligenza del “buon padre di famiglia” (quella dell’uomo medio), ma la diligenza professionale (art. 1176, comma 2 c.c.), commisurata alla natura dell’attività esercitata. Un chirurgo deve agire con la perizia specifica della sua specializzazione. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la legge limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo (volontà di nuocere) o colpa grave. Negli altri casi, anche una colpa lieve (una piccola distrazione o un errore non macroscopico) può fondare una richiesta di risarcimento.

3. Responsabilità medica: cosa dice la Legge Gelli-Bianco e le novità

La responsabilità sanitaria è l’ambito più dibattuto. Con la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), il sistema è stato profondamente riformato. Oggi si distingue tra la responsabilità della struttura sanitaria (di natura contrattuale, con prescrizione di 10 anni) e quella del singolo medico (di natura extracontrattuale, con prescrizione di 5 anni), a meno che il medico non abbia firmato un contratto diretto con il paziente. Un punto chiave è il rispetto delle Linee Guida e delle buone pratiche accreditatate dalla comunità scientifica: il medico che le segue correttamente è protetto da eventuali contestazioni penali per colpa lieve, pur restando ferma la possibilità di un risarcimento civile (art. 590sexies c.p.).

4. Qual è la responsabilità professionale dell’avvocato e del commercialista?

Anche le professioni legali ed economiche sono soggette a rigidi controlli. L’avvocato risponde se, per negligenza (es. scadenze processuali mancate), pregiudica l’esito della lite, a condizione che si possa dimostrare che, agendo correttamente, il cliente avrebbe avuto un’alta probabilità di vittoria (“giudizio controfattuale”). Analogamente, il commercialista risponde degli errori nel calcolo delle imposte o nella tenuta della contabilità che generano sanzioni per il cliente. In entrambi i casi, la colpa risiede spesso nella violazione dell’obbligo di informazione: il professionista deve sempre avvertire il cliente dei rischi e delle possibili conseguenze delle scelte intraprese.

5. Il danno risarcibile: nesso di causalità e onere della prova

Per ottenere il risarcimento, non basta dimostrare l’errore del professionista. È necessario provare il danno (economico, biologico o morale) e, soprattutto, il nesso di causalità. Bisogna cioè dimostrare che il danno è conseguenza diretta e immediata di quell’errore specifico. In sede civile, vige il principio del “più probabile che non”: se è più probabile che il danno sia stato causato dall’errore del professionista piuttosto che da fattori esterni, il nesso è accertato. L’onere della prova spetta solitamente al cliente, che deve allegare l’inadempimento, mentre il professionista deve dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

6. L’importanza dell’assicurazione professionale e la gestione del sinistro

Oggi quasi tutti i professionisti iscritti agli albi hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC Professionale). Questo è un vantaggio per entrambe le parti: il professionista protegge il proprio patrimonio personale e il cliente ha la garanzia di trovare un soggetto capiente (l’assicurazione) in grado di pagare l’indennizzo. In caso di presunto errore, la gestione del “sinistro” inizia spesso con una lettera di interruzione della prescrizione e una richiesta di accesso agli atti (cartelle cliniche, fascicoli processuali). La via stragiudiziale e la mediazione obbligatoria sono passaggi fondamentali per cercare un accordo senza affrontare i tempi lunghi di un processo.

Avv. Marco Mosca


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