
Dubbi sulle donazioni? In questa breve guida di Diritto alla Sintesi rispondiamo direttamente alle 6 domande più frequenti che riceviamo, con soluzioni pratiche e dirette.
1. Quanti tipi di donazione abbiamo?
Il codice civile distingue tra diverse modalità di donazione in base alla natura dell’atto. La donazione diretta è il trasferimento immediato e formale di un bene, come un immobile. Esistono però anche le donazioni indirette, che si realizzano quando l’arricchimento del beneficiario avviene tramite atti diversi, come il pagamento di un debito altrui o l’acquisto di una casa intestata direttamente al figlio. Una menzione a parte meritano le donazioni manuali, che riguardano beni mobili di modico valore (denaro, gioielli, piccoli oggetti); in questi casi, la validità dell’atto non richiede formalità solenni, ma si perfeziona con la semplice consegna materiale del bene. Il concetto di “modico valore”, tuttavia, non è fisso: la legge lo valuta sempre in proporzione alle condizioni economiche del donante.
2. Quali sono i requisiti di validità delle donazioni?
Per garantire che il donante sia pienamente consapevole dell’impoverimento del proprio patrimonio, la legge (art. 782 c.c.) impone requisiti formali molto severi. Tranne che per le donazioni di modico valore, è obbligatorio l’atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni. Il notaio non ha solo un ruolo burocratico, ma deve accertare la capacità di agire e la libera volontà delle parti. La mancanza di questa forma solenne determina la nullità dell’atto, il che significa che la donazione non produce alcun effetto giuridico e il beneficiario non potrà vantare alcun diritto sui beni ricevuti.
3. Quali sono i limiti delle donazioni?
La libertà di disporre dei propri beni incontrano un limite invalicabile nei diritti dei cosiddetti eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti). La legge riserva loro una “quota di legittima” che non può essere intaccata nemmeno da donazioni fatte in vita. Per determinare se una donazione ha leso questi diritti, al momento della morte del donante si effettua la “riunione fittizia”: si somma il valore del patrimonio rimasto a quello delle donazioni effettuate. Se la quota riservata ai familiari è stata violata, questi possono agire in giudizio con l’azione di riduzione per rendere inefficaci le donazioni e recuperare quanto spetta loro per legge.
4. Quali sono gli aspetti fiscali delle donazioni?
Il donatario è tenuto al pagamento dell’imposta di donazione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in caso di immobili. Attualmente, il fisco prevede delle franchigie significative: per coniugi e figli, l’imposta del 4% si paga solo sulla parte di valore che eccede 1 milione di euro. Per i fratelli la franchigia scende a 100.000 euro con aliquota al 6%, mentre per estranei o parenti lontani non sono previste soglie di esenzione e le aliquote possono arrivare all’8%. È fondamentale monitorare queste soglie per una corretta pianificazione patrimoniale. ➡️Per maggiori dettagli e precisioni sui costi visita il sito dell’Agenzia delle Entrate
5. Quando la donazione può essere revocata?
Nonostante la natura definitiva del contratto, l’ordinamento prevede casi eccezionali in cui la donazione può essere revocata. Le cause principali sono l’ingratitudine del donatario (atti gravi di offesa o reati contro il donante) e la sopravvenienza di figli. In queste situazioni, il donante può chiedere al tribunale la risoluzione del contratto, ottenendo la restituzione del bene o del suo valore. Esistono tempi molto stretti per agire, solitamente un anno dalla conoscenza del fatto che giustifica la revoca, trascorso il quale il diritto decade.
6. Posso impugnare la donazione e in che tempi?
Se la donazione è nulla (es. mancanza di atto pubblico, motivo illecito), l’azione per far valere la nullità è imprescrittibile; se annullabile perchè il donante ad es. è persona incapace di intendere e volere o per dolo, violenza o errore (art. 775 e 778 c.c.), sono 5 anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta o dalla scoperta del vizio o cessazione della violenza. Distinta dall’impugnazione è l’azione di riduzione necessaria a ricostituire le quote legittime degli eredi poichè ridotte dalle donazioni stesse, entro 10 anni dalla morte del donante. Con la riforma del 2025 (L. 182/2025), in base al nuovo testo dell’art. 563 c.c., l’azione di riduzione non pregiudica più l’acquisto del terzo e l’erede legittimario può ottenere solo una compensazione in denaro dal donatario.
Avv. Marco Mosca
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