
Introduzione
Vivere in una condizione di crisi da sovraindebitamento non è solo un onere finanziario, ma una pressione psicologica che può paralizzare la vita di un individuo o l’operatività di un’azienda. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano, attraverso il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), offre oggi strumenti concreti per ottenere quello che viene definito il “fresh start”: la possibilità di cancellare i debiti che non possono essere pagati, permettendo al debitore di reintegrarsi attivamente nel circuito economico.
Vediamo di cosa si tratta, andiamo Diritto al Problema! 🏃♀️➡️
Sommario degli argomenti
- L’esdebitazione: come affrontare una situazione debitoria: sovraindebitamento e il Codice della Crisi (CCII);
- L’esdebitazione per il privato: il Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore;
- Il Concordato Minore: la soluzione per professionisti e piccole imprese;
- La Liquidazione Controllata: quando il patrimonio non è sufficiente;
- L’esdebitazione del debitore incapiente: una chance senza versamenti;
- Requisiti di meritevolezza e riferimenti normativi essenziali;
- FAQ sulla esdebitazione;
1. Il concetto di sovraindebitamento e il Codice della Crisi (CCII)
L’esdebitazione, è quella particolare figura giuridica che consente a persone fisiche, professionisti o imprese in grave crisi economica di liberarsi dei debiti rimasti insoluti al termine di una procedura concorsuale. Pertanto, essa comporta la cancellazione dei debiti residui rendendoli inesigibili, offrendo al debitore, ritenuto meritevole, una seconda occasione per ripartire.
Tuttavia, il punto di partenza per affrontare una crisi finanziaria al fine di pervenire alla esdebitazione, è la definizione di sovraindebitamento. Si tratta della situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina una situazione di crisi o insolvenza per il privato ovvero per le imprese che determina la difficoltà di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 n.1 CCII).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), le procedure di liquidazione del patrimonio, che un tempo venivano chiamate “Legge 3/2012” (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento) sono state integrate in un sistema più organico. L’obiettivo della norma è prevenire il dissesto irreversibile, offrendo procedure diverse a seconda della natura del debitore (se consumatore, professionista o impresa minore). Comprendere questa distinzione è il primo passo per scegliere la strategia legale corretta.
Dunque i soggetti che possono accedere a questa procedura sono:
Privati e professionisti
– Consumatori: persone fisiche che operano per scopi estranei a qualsiasi attività imprenditoriale, commerciale, professionale o artigiana eventualmente svolta;
– Lavoratori Autonomi: liberi professionisti iscritti ad albi o ordini (come avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, psicologi e farmacisti);
– Soci illimitatamente responsabili: soggetti appartenenti a società di persone (S.n.c. e S.a.s.);
Imprese e Start-up
– Imprenditori agricoli: soggetti che esercitano, sia in forma individuale che societaria, attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse;
–Imprenditori minori: imprese che si collocano al di sotto della soglia di fallibilità, rispettando i seguenti requisiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs n.14/2019;
– Start-up innovative: imprese costituite ai sensi del D.L. n. 179/2012 “sotto soglia”.
2. L’esdebitazione per il privato: il “piano di ristrutturazione dei debiti” del consumatore
Il consumatore è la persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Per questa categoria, il legislatore ha previsto il piano di ristrutturazione dei debiti (Art. 67 CCII).
A differenza di altre procedure, questo piano non richiede il voto dei creditori. È una proposta che il debitore presenta al Giudice, assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Dopo aver esaminato la domanda e consultato debitore e legale, l’OCC redige una relazione tecnica. Il documento analizza le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore e la sua reale incapacità di pagare, stimando inoltre i costi della procedura. Sulla base di tale relazione, il legale deposita l’istanza in Tribunale, in cui indica quanto e come può pagare, in base alle proprie reali capacità reddituali, salvaguardando quanto necessario per il dignitoso mantenimento della famiglia.
Verificata l’ammissibilità del piano, il Giudice apre la procedura e dispone la comunicazione ai creditori, i quali possono presentare osservazioni o votare la proposta. Risolte eventuali contestazioni, il Tribunale omologa il piano con sentenza. Questo atto rende vincolanti le prescrizioni per le parti, come il blocco di aste e pignoramenti o la definizione delle scadenze dei pagamenti.
La fase finale prevede l’esecuzione pratica degli impegni presi (es. cessione di beni o quote di reddito). Solo con il pieno adempimento del piano si ottiene la c.d. esdebitazione, ovvero la cancellazione definitiva dei debiti residui non pagati.
3. Il Concordato Minore: la soluzione per professionisti e piccole imprese
Per i soggetti diversi dal consumatore, se il debito nasce da un’attività professionale, artigiana, agricola o da una piccola impresa ivi comprese Start-up innovative (che non supera determinate soglie dimensionali), lo strumento elettivo è il Concordato Minore (Art. 74 CCII).
In questo caso, la proposta deve essere approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (50%+1).
La norma offre al debitore due percorsi principali per la gestione del debito, premiando la continuità aziendale:
– Piano in Continuità: Il debitore propone di soddisfare i creditori proseguendo l’attività d’impresa. Questa è la soluzione favorita dal legislatore;
– Piano Liquidatorio: Analogamente al concordato preventivo, è possibile optare per la sola vendita dei beni aziendali. Tuttavia, questa opzione è ammessa solo se vengono integrati nel piano anche dei capitali esterni (apportati da terzi) da destinare ai creditori;
Il vantaggio del Concordato Minore è la flessibilità: l’impresa o il professionista possono proporre la prosecuzione dell’attività, utilizzando il ricavato futuro per pagare parzialmente i debiti, oppure la liquidazione di alcuni beni. È lo strumento ideale per chi vuole “salvare il salvabile” e continuare a lavorare senza il peso dei pignoramenti passati.
4. La Liquidazione Controllata: quando il patrimonio non è sufficiente
Qualora il debitore non abbia un reddito futuro certo o desideri semplicemente mettere a disposizione il proprio patrimonio residuo per chiudere ogni pendenza, si ricorre alla Liquidazione Controllata (Art. 268 CCII). Si tratta di una procedura accessibile a tutte le categorie indicate sopra al paragrafo 1, che si trovino in stato di crisi o insolvenza. A differenza di altri strumenti, l’apertura non richiede il consenso dei creditori e può essere richiesta anche su iniziativa di questi ultimi in via coattiva.
In questa procedura, il patrimonio del debitore viene liquidato da un curatore, o meglio un liquidatore, nominato dal Tribunale e il ricavato viene distribuito ai creditori secondo le regole delle prelazioni. Il grande beneficio per il debitore è che, dopo un periodo di tre anni dall’apertura della procedura (o alla sua chiusura se anteriore), egli può ottenere l’esdebitazione automatica dei debiti residui, a patto di aver collaborato con gli organi della procedura e di non aver commesso frodi.
L’accesso prescinde dal requisito della meritevolezza, che rimane invece indispensabile per ottenere l’esdebitazione finale;
5. L’esdebitazione del debitore incapiente: una chance senza versamenti
Una delle novità più umane del nuovo Codice è l’esdebitazione del debitore incapiente (Art. 283 CCII). Si rivolge a persone fisiche che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura.
Per una sola volta nella vita, il debitore meritevole che non ha nulla da offrire può ottenere la cancellazione totale dei debiti. Rimane però l’obbligo di pagare i debiti entro quattro anni qualora sopravvengano utilità rilevanti (ad esempio un’eredità o un aumento significativo di reddito) che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%. È una procedura complessa sotto il profilo istruttorio, ma rappresenta una vera ancora di salvataggio per chi ha perso tutto.
6. Requisiti di meritevolezza e riferimenti normativi essenziali
L’esdebitazione non è un diritto automatico, ma un premio per il debitore onesto ma sfortunato. Il Giudice valuta sempre la meritevolezza (artt. 69 e 270 CCII),consistenti in:
– assenza di dolo/colpa grave: il soggetto non deve aver provocato la situazione di insolvenza con colpa grave, frode o malafede;
– assenza di procedure precedenti: non aver fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti;
– comportamento leale: non aver subito la revoca o la risoluzione di precedenti accordi di composizione della crisi;
– documentazione trasparente: fornire una documentazione completa che permetta di ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;
– assenza di atti in frode: non aver occultato beni o redditi
In conclusione, affrontare una situazione debitoria richiede tempestività e una guida legale esperta che sappia analizzare la natura del debito e la capacità patrimoniale, scegliendo la “veste” giuridica più adatta a garantire il successo della procedura e il ritorno a una vita serena e produttiva. E’ consigliabile, pertanto, rivolgersi a un avvocato.
7. FAQ Sulla esdebitazione
1. Chi può richiedere l’esdebitazione?
Possono accedervi consumatori, professionisti, start-up innovative e piccole imprese (non fallibili) che si trovano in stato di sovraindebitamento e dimostrano meritevolezza.
2. Quanto tempo dura la procedura?
Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione scatta solitamente dopo 3 anni dall’apertura della pratica, a patto che il debitore abbia collaborato attivamente con gli organi preposti.
3. Si possono cancellare i debiti con l’Agenzia delle Entrate?
Sì, i debiti fiscali e previdenziali (Ex Equitalia) possono essere inseriti nelle procedure di sovraindebitamento e stralciati in base alla reale capacità economica del debitore.
4. Cosa succede alla prima casa durante l’esdebitazione?
Dipende dalla procedura scelta: nel Piano del Consumatore è spesso possibile salvaguardare l’abitazione principale continuando a pagarne il mutuo, previa autorizzazione del Giudice.
5. L’esdebitazione cancella anche le segnalazioni al CRIF?
Sì, una volta ottenuto il decreto di esdebitazione, si ha diritto alla riabilitazione creditizia e alla cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori nei tempi tecnici previsti.
6. Costa molto avviare la pratica?
I costi includono il contributo per l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e l’assistenza legale, ma sono spesso parametrati all’entità del debito e possono essere prededucibili (pagati con il ricavato della procedura stessa).
Avv. Marco Mosca
Scenari di assistenza legale
L’analisi sopra riportata ha carattere generale e divulgativo. Se la tua situazione presenta profili di complessità che richiedono un parere legale e/o un esame documentale specifico, puoi richiedere una consulenza privata tramite la compilazione dei moduli nelle sezioni dedicate
