Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

👷👷‍♀️Quando il licenziamento è giustificato? In questa breve guida di Diritto alla Sintesi rispondiamo direttamente alle 6 domande più frequenti che riceviamo, con soluzioni pratiche e dirette.

 1. Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo: qual è la differenza tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo?

La giusta causa è una violazione talmente grave dei doveri contrattuali (es. furto, truffa, insubordinazione grave) da interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza preavviso. Il giustificato motivo soggettivo riguarda invece un inadempimento notevole ma meno grave, che richiede il preavviso; il giustificato motivo oggettivo è legato a ragioni aziendali (crisi, riorganizzazione, soppressione della mansione).

2. Cosa succede se si viene licenziati in tronco? Si ha diritto alla NASpI?

Sì, anche in caso di licenziamento per giusta causa (in tronco) il lavoratore conserva il diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI all’INPS, poiché lo stato di disoccupazione è comunque involontario. Resta fermo il diritto del lavoratore di contestare il licenziamento.

 3. Quanto tempo c’è per impugnare un licenziamento illegittimo?

I termini sono stringenti: occorre inviare una prima impugnazione stragiudiziale (una lettera raccomandata o PEC firmata dal lavoratore o dal legale) entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento. Successivamente, ci sono 180 giorni per depositare il ricorso in Tribunale o tentare la conciliazione.

4. Serve prima una contestazione scritta o un procedimento disciplinare?

Sì, per tutti i licenziamenti disciplinari (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) è obbligatorio inviare prima una contestazione scritta dei fatti addebitati. Il lavoratore ha almeno 5 giorni di tempo per presentare le proprie difese scritte o chiedere di essere ascoltato prima che venga adottato il provvedimento finale.

5. Cosa rischia l’azienda se il licenziamento risulta illegittimo?

A seconda delle dimensioni dell’azienda e della gravità del vizio (formale o sostanziale), il Giudice del Lavoro può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno, oppure condannare l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria pecuniaria (da un minimo di poche mensilità fino a 24-36 mensilità).

 6. Quali sono le alternative per risolvere il rapporto senza finire in causa?

Risposta: Datore di lavoro e dipendente possono accordarsi tramite una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, spesso accompagnata da un verbale di conciliazione in sede protetta (ITL o sindacale) che prevede un incentivo all’esodo per il lavoratore a fronte della rinuncia a future impugnative.

Avv. Marco Mosca


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