Pignoramento di veicoli - art. 521-bis c.p.c.

Timore per la sorte della tua bella auto in caso di pignoramento? In questa breve guida di Diritto alla Sintesi rispondiamo direttamente alle 6 domande più frequenti che riceviamo, con soluzioni pratiche e dirette.

1. Il pignoramento di veicoli – art. 521-bis c.p.c.: come funziona?

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi segue una procedura speciale regolata dall’art. 521-bis c.p.c. Non richiede la ricerca fisica del mezzo da parte dell’ufficiale giudiziario. Il creditore, una volta individuata la targa del mezzo (tramite visura al PRA o anagrafe tributaria), notifica al debitore un atto di pignoramento e lo trascrive nei registri del PRA. Da quel momento il veicolo è legalmente vincolato: anche se il debitore provasse a venderlo a terzi, l’atto di vendita non avrebbe valore nei confronti del creditore.

2. Quali sono gli obblighi del debitore entro 10 giorni dalla notifica?

Dalla data di notifica del pignoramento, il debitore viene nominato per legge custode del veicolo, delle chiavi e dei documenti di circolazione, senza ricevere alcun compenso. La norma gli impone un obbligo tassativo: entro 10 giorni deve consegnare spontaneamente il veicolo, la carta di circolazione e il certificato di proprietà all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) competente per il suo territorio. In questo lasso di tempo, il mezzo può circolare solo per essere portato all’istituto.

3. Cosa succede se il debitore non consegna il veicolo all’IVG?

Se il debitore ignora l’obbligo dei 10 giorni e trattiene il mezzo, scatta il blocco stradale automatico. Qualora gli organi di Polizia, i Carabinieri o la Polizia Locale fermino il veicolo durante i normali controlli o tramite i sistemi di lettura elettronica delle targhe, procedono all’immediato ritiro della carta di circolazione, dei documenti e delle chiavi. Il mezzo viene prelevato dalle forze dell’ordine e consegnato direttamente all’IVG più vicino, con spese di trasporto a carico del debitore.

4. Come avviene la vendita del mezzo e quali sono i termini per il creditore?

Appena l’IVG prende in possesso il veicolo (per consegna spontanea o per ritiro della Polizia), invia una PEC al creditore. Da questo momento, il creditore ha 30 giorni di tempo per iscrivere a ruolo la causa in Tribunale e depositare l’istanza di vendita. Se il creditore salta questo termine perentorio, il pignoramento perde efficacia e l’auto viene restituita al proprietario. Se i termini sono rispettati, il Giudice ordina la vendita del mezzo all’asta per soddisfare il credito.

5. L’auto del professionista o il veicolo per disabili si possono pignorare?

L’auto del professionista, dell’agente di commercio o dell’artigiano può essere interamente pignorata al PRA, ovvero rientrare nella previsione di cui al comma 3 dell’art. 515 c.p.c. (nei limiti di 1/5, quando il valore di realizzo di altri beni è scarso). Per l’impignorabilità assoluta occorre verificare i presupposti caso per caso, consistenti di regola nel carattere totalmente strumentale e indispensabile per il lavoro del veicolo del debitore, (cioè che senza di esso non può generare reddito) e che sia l’unico veicolo di proprietà. Discorso diverso vale per i veicoli adibiti al trasporto di persone disabili (muniti di contrassegno CUDE) o con allestimenti medici speciali: in questo caso, dimostrando l’assoluta indispensabilità del mezzo per motivi di salute, il debitore può chiedere al Giudice dell’Esecuzione la revoca del pignoramento.

6. Come può il debitore evitare la vendita all’asta del proprio veicolo?

Il debitore può evitare la perdita del veicolo proponendo l’istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) prima che il Giudice ne disponga la vendita. Per farlo, deve depositare in cancelleria una somma non inferiore a un sesto dell’importo totale del debito e delle spese, richiedendo la rateizzazione del saldo (fino a 48 mesi). Una volta approvato il piano di rateizzazione, il pignoramento viene sospeso e il debitore può riprendere l’utilizzo ordinario del mezzo.

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Avv. Marco Mosca


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