Sinistro auto con targa straniera

guida pratica al risarcimento e tutele in caso di veicolo non assicurato 🚗💥🛻

Introduzione

Un incidente stradale è sempre una fonte di stress e complicazioni burocratiche. Tuttavia, la situazione si fa decisamente più complessa quando l’impatto coinvolge un veicolo con targa estera. Negli ultimi anni, sulle strade italiane si è assistito a una crescita esponenziale di automobili con immatricolazione straniera — in particolare con targhe polacche, bulgare o rumene — guidate sia da cittadini esteri, sia da residenti in Italia sfruttando formule di noleggio a lungo termine o esterovestizione.

Cosa succede se un’auto con targa straniera vi tampona? Quale procedura risarcitoria occorre attivare? Si applica l’indennizzo diretto o la procedura ordinaria? E soprattutto, come ci si tutela se si scopre che il veicolo estero (fenomeno purtroppo frequente nelle immatricolazioni fittizie) era del tutto sprovvisto di copertura assicurativa?

In questo articolo analizziamo la normativa vigente, il ruolo dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano) e le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

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Sommario

1. Sinistro auto con targa straniera: contesto e criticità

L’utilizzo di veicoli immatricolati all’estero è diventato una prassi diffusa sul territorio nazionale. Se da un lato ciò è legato alla libera circolazione comunitaria o a contratti di leasing transfrontalieri, dall’altro ha alimentato fenomeni di elusione fiscale e assicurativa. Molti automobilisti scelgono di immatricolare la propria vettura in Paesi dell’Est Europa (come la Polonia) per abbattere i costi delle polizze RCA o per evitare il bollo e i controlli dei tutor italiani (per approfondimenti clicca sul seguente link ➡️L’uso di veicoli con targa estera)

Questa prassi, purtroppo, nasconde insidie e rogne per chi rimane vittima di un sinistro: spesso queste auto circolano con polizze estere scadute, sospese o addirittura con coperture stipulate presso compagnie fantasma o prive di autorizzazione. In caso di scontro, il cittadino italiano rischia di trovarsi di fronte a un “muro di gomma” burocratico.

2. Esclusione dell’indennizzo diretto: perché la tua assicurazione non può pagarti

La prima e più importante regola tecnica da memorizzare è la seguente: in caso di sinistro con un veicolo con targa estera NON si applica la procedura di Indennizzo Diretto (CARD).

In condizioni ordinarie (scontro tra due auto con targa italiana entrambe assicurate), l’automobilista danneggiato richiede il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, la quale liquida il danno e si rivale poi sulla compagnia del responsabile.

L’articolo 149, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private (art. 149, D.Lgs. 209/2005) esclude tassativamente l’indennizzo diretto quando uno dei veicoli coinvolti è immatricolato all’estero. Di conseguenza: –

Non puoi chiedere i danni alla tua assicurazione (a meno che tu non abbia una polizza Kasko o la garanzia accessoria Tutela Legale/Infortuni del Conducente);

– La procedura deve seguire necessariamente il canale del risarcimento ordinario gestito dall’UCI.

3. Cosa fare nell’immediato: rilievi, CAI e raccolta prove sul luogo dell’incidente

La riuscita della pratica di risarcimento dipende quasi interamente dalla qualità dei dati raccolti nell’imminenza dell’incidente. Sul posto è fondamentale mantenere la calma ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Richiedere l’intervento delle Autorità (Polizia Locale, Carabinieri o Polizia Stradale): In presenza di un’auto con targa straniera, chiamare le forze dell’ordine è sempre altamente raccomandato, anche in assenza di feriti. Il verbale ufficiale farà fede pubblica sull’identità del conducente, sulla targa e sulla verifica dei documenti assicurativi.

2. Fotografare tutto: Scattare foto dettagliate ai veicoli, alle targhe (sia anteriore che posteriore, poiché su camion e rimorchi possono differire), alla posizione dei mezzi e al certificato di assicurazione (o Carta Verde) del veicolo estero.

3. Compilare il modulo CAI (Constatazione Amichevole): Far firmare il modulo CAI all’altro conducente. Prestare attenzione ad annotare con precisione: giorno (la data) e l’ora del sinistro, la targa, la nazionalità e il nome della compagnia assicurativa estera indicata sul documento dell’altro veicolo, verifica la presenza di testimoni oculari. Se il responsabile si rifiuta di firmare il CAI, nessun problema, puoi compilarlo comunque ovvero raccogliere le prove e i dati e inviare la richiesta di risarcimento, ma in questo caso è consigliabile affidarsi a un avvocato.

4. La procedura ordinaria tramite UCI (Ufficio Centrale Italiano): come funziona

L’UCI (Ufficio Centrale Italiano) è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore che circolano in Italia provenienti dall’estero. È l’organo preposto a gestire i sinistri causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati negli Stati dello Spazio Economico Europeo e nei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

Come si invia la richiesta di risarcimento?

La richiesta danni deve essere inoltrata all’UCI a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) oppure tramite Raccomandata A/R indirizzata a: UCI S.c.a.r.l. – Corso Sempione 39, 20145 Milano.

Di seguito il link ufficiale del sito UCI con le informazioni relative: ➡️ Incidenti in Italia con veicoli esteri

I dati obbligatori da inserire nella lettera di richiesta sono:

– Data, ora e luogo esatto dell’incidente;

– Nazionalità e targa del veicolo estero;

– Marca, modello e tipologia del veicolo responsabile;

– Descrizione dettagliata della dinamica e copia del modulo CAI o riferimenti del verbale delle Autorità;

– Dati della compagnia assicurativa estera e numero di polizza/Carta Verde (se disponibili).

Cosa succede dopo?

L’UCI individua la compagnia di assicurazione italiana delegata (il “mandatario”) che rappresenta la compagnia estera nel nostro Paese. L’UCI nominerà la società incaricata che provvederà ad periziare i veicoli, accertare le responsabilità ed eventualmente formulare la proposta di risarcimento.

5. Auto straniera non assicurata o immatricolata fittiziamente: l’intervento del Fondo di Garanzia

Si verifica spesso — specie nell’ambito delle cd. “targhe polacche a basso costo” — che l’UCI, effettuati i controlli nelle banche dati internazionali, risponda che il veicolo estero non risulta coperto da alcuna polizza assicurativa valida al momento del sinistro, poichè la polizza indicata, in pratica, è del tutto fasulla.

In questa ipotesi, come si ottiene il risarcimento?

Quando l’auto estera è priva di copertura assicurativa, la tutela del danneggiato si sposta sotto l’ombrello del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), gestito dalla CONSAP.

Le regole del Fondo di Garanzia per auto estere non assicurate:

– Danni a Cose e Materiali (l’auto danneggiata): Se il veicolo estero privo di assicurazione è stato identificato (ossia si conosce la targa e il proprietario), il Fondo di Garanzia risarcisce anche i danni materiali al veicolo e ai beni trasportati;

Danni alle Persone (lesioni fisiche): Il Fondo risarcisce sempre le lesioni personali patite dal conducente non responsabile e dai trasportati;

Come si presenta la domanda al FGVS: La richiesta va inoltrata telematicamente tramite il portale CONSAP, la quale affiderà la pratica a un’impresa designata territorialmente (es. Generali, UnipolSai, Cattolica a seconda della Regione in cui è avvenuto il sinistro) per l’istruttoria e la perizia.

Di seguito il link ufficiale del sito CONSAP relativo: ➡️Fondo vittime della strada

6. I tempi della liquidazione, i limiti della risarcibilità e le azioni legali

Trattare un sinistro con targa estera richiede pazienza e precisione giuridica. I tempi di risposta e liquidazione differiscono da quelli dei normali incidenti tra auto italiane:

– Termine legale per l’offerta: Ai sensi dell’art. 125 del Codice delle Assicurazioni, l’UCI o l’impresa delegata ha 3 mesi di tempo (invece dei classici 60 giorni) dal ricevimento della documentazione completa per formulare un’offerta di risarcimento o motivare il diniego;

Cosa fare se le trattative si bloccano? Se il risarcimento viene rifiutato o se decorrono inutilmente i 3 mesi senza alcuna offerta, si può adire la via giudiziaria;

Chi citare in giudizio? In caso di causa civile (o negoziazione assistita), la citazione in giudizio non deve essere notificata alla compagnia estera o al conducente straniero, ma va notificata direttamente all’UCI (Ufficio Centrale Italiano), che ha legittimazione passiva processuale per i danni causati da veicoli esteri in Italia. Secondo la Cassazione occorre citare:

L’Ufficio Centrale Italiano (UCI)
È il soggetto legittimato passivo principale: le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano, che agisce come garante/sostituto dell’assicuratore estero in Italia (artt. 125-126 Codice delle Assicurazioni);

Il proprietario/responsabile civile del veicolo estero
Qui sta il punto centrale della giurisprudenza di legittimità: i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l’Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio (Cass. civ., sez. III, 22/11/2016, n. 23716; conforme Cass. 31/3/2007, n. 8080; Cass. 12/1/1999, n. 259).

Se invece si vuole ottenere una condanna anche nei confronti del responsabile straniero ai sensi dell’art. 2054 c.c. (e non solo la sua presenza processuale come litisconsorte), la vittima ha l’onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze (nelle forme dell’art. 142 c.p.c., notifica all’estero).

Se il veicolo con targa estera non risulta coperto da una valida assicurazione, come abbiamo visto, cambia l’interlocutore. In tal caso l’azione giudiziaria si promuove contro; L’impresa assicurativa designata dall’IVASS, il responsabile del sinistro (proprietario del veicolo quale litisconsorte necessario: Cass. Civ, sez. n. 21896/2017; n. 4994/2023).

Infine, i tempi di prescrizione sono di 2 anni, per sinistri per soli danni a cose, e 5 anni per lesioni. La decorrenza è dal giornco in cui si è verificato l’incidente,

7. Domande Frequenti (FAQ)

1. Se mi tampona un’auto con targa polacca posso compilare il modulo blu (CAI)?

, il modulo CAI (Constatazione Amichevole) è uno standard europeo. Potete compilarlo e firmarlo, ma fate attenzione ad annotare con la massima precisione la targa, lo Stato di immatricolazione (PL) e il nome della compagnia assicurativa estera dell’altro veicolo. Tenete conto, tuttavia, che l’indennizzo diretto non si applicherà comunque.

2. La mia assicurazione italiana mi assisterà nella pratica contro l’auto straniera?

Non tramite l’indennizzo diretto. La tua compagnia assicurativa non è tenuta a pagarti i danni. Tuttavia, se nella tua polizza avevi attivato la garanzia Kasko o Tutela Legale, la tua assicurazione coprirà le spese di un avvocato di tua fiducia per gestire la richiesta di risarcimento verso l’UCI o il Fondo di Garanzia. In mancanza, il consiglio è quello di rivolgersi a un avvocato trattandosi di dinamiche complesse.

3. Quanto tempo richiede solitamente la liquidazione dei danni da parte dell’UCI?

La legge concede all’UCI un termine di 3 mesi per effettuare le verifiche e formulare l’offerta risarcitoria. In media, considerato il tempo necessario per i riscontri tra l’UCI e la compagnia assicurativa dello Stato estero, la liquidazione richiede dai 3 ai 6 mesi.

4. Cosa succede se l’auto con targa estera scappa dopo l’incidente (pirata della strada)?

Se l’auto straniera non viene identificata e scappa, occorre sporgere immediata denuncia-querela alle Autorità. Il risarcimento potrà essere richiesto al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (CONSAP). Attenzione: in caso di veicolo non identificato, il Fondo risarcisce prioritariamente i danni alle persone (lesioni gravissime o morte) e i danni materiali solo in presenza di lesioni personali gravi.

5. Se l’auto ha targa polacca ma il proprietario è italiano, la procedura cambia?

No, la procedura non cambia. Ciò che rileva ai fini del diritto assicurativo è la targa di immatricolazione del veicolo, non la nazionalità o la residenza del conducente. Anche se il guidatore è un cittadino italiano, l’immatricolazione estera impone l’invio della pratica all’UCI e l’inapplicabilità dell’indennizzo diretto.

6. Se scopro che la polizza estera dell’auto che mi ha tamponato è falsa, chi paga?

In caso di polizza contraffatta o inesistente, il veicolo è equiparato a un veicolo non assicurato. L’UCI rigetterà la pratica per mancanza di copertura e la richiesta risarcitoria dovrà essere indirizzata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada tramite CONSAP, che nominerà l’impresa designata per il risarcimento dei danni fisici e materiali.

7. Se sono io a tamponare un’auto con targa straniera, cosa devo fare?

Se la responsabilità è tua, devi subito fare denuncia di sinistro alla tua compagnia assicurativa italiana fornendo tutti i dati dell’auto estera colpita. La tua polizza RCA coprirà i danni arrecati al veicolo straniero secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.

Avv. Marco Mosca


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