Il pignoramento del conto corrente e dello stipendio

Conto corrente pignorato? In questa breve guida di Diritto alla Sintesi rispondiamo direttamente alle 6 domande più frequenti che riceviamo, con soluzioni pratiche e dirette.

1. Il pignoramento del conto corrente e dello stipendio: Quanto possono pignorare ogni mese dallo stipendio o dalla pensione?

Per lo stipendio, il limite ordinario pignorabile è pari a 1/5 (20%) del netto percepito. Per le pensioni esiste una franchigia (‘minimo vitale’ pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro): il pignoramento di 1/5 si applica solo sulla parte eccedente tale importo. Per I debiti verso l’Agenzia Entrate, si applicano gli scaglioni previsti (clicca sul link per visionarli 👉) dall’art. 72-ter DPR 602/1973.

Per ulteriori dettagli leggi anche il “pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici“

2. Cosa succede se il pignoramento colpisce direttamente il conto corrente bancario?

Se sul conto affluiscono stipendio o pensione, le somme già giacenti al momento del pignoramento possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. I successivi accrediti stipendiali saranno invece pignorati nel limite classico di 1/5. Questi limiti non valgono per i c/c di p.iva e professionisti, laddove il pignoramento copre tutte le somme presenti sul conto al 100%.

3. La banca blocca l’intero conto corrente o solo la somma precettata?

La banca esegue il blocco nei limiti dell’importo precettato e intimato dal creditore, maggiorato della metà (per spese e interessi). Eventuali somme o giacenze eccedenti questo importo calcolato rimangono nella libera disponibilità del correntista.

4. Come fa il debitore a sapere che è in corso un pignoramento?

Il pignoramento non avviene mai a sorpresa assoluta: deve essere sempre preceduto dalla notifica del Titolo Esecutivo (es. decreto ingiuntivo o sentenza) e dell’Atto di Precetto, con cui si intimano 10 giorni di tempo per adempiere prima dell’inizio delle azioni esecutive. Attenzione!! Questa regola non vale per i debiti con l’Agenzia dell Entrate, la quale intima solo il pagamento della cartella, in assenza dei quali può procedere senza alcun preavviso e notifica di precetto e/o di pignoramento.

5. Cosa succede se lo stipendio è già pignorato e arriva un secondo pignoramento?

Se i creditori appartengono a categorie diverse (es. uno per alimenti e uno commerciale/bancario), i pignoramenti possono concorrere fino alla metà dello stipendio. Se invece appartengono alla stessa categoria, si applica la regola del pignoramento ‘a catena’ o in accodamento.

6. È possibile sbloccare il conto o trovare un accordo a Saldo e Stralcio con il creditore?

Sì, in qualsiasi momento della procedura esecutiva il debitore può proporre una transazione a Saldo e Stralcio. In caso di accordo e pagamento della somma concordata, il creditore deposita l’atto di rinuncia agli atti esecutivi, consentendo lo sblocco del conto o dello stipendio. Con l’Agenzia Entrate si seguono procedure ad hoc


Scenari di assistenza legale

L’analisi sopra riportata ha carattere generale e divulgativo. Se la tua situazione presenta profili di complessità che richiedono un parere legale o un esame documentale specifico, puoi richiedere una consulenza privata tramite la compilazione dei moduli nelle sezioni dedicate

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